1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dei trasporti a fune è composta da:
- a.
- da tre a cinque rappresentanti di Funivie Svizzere;
- b.
- un rappresentante del Sindacato del personale dei trasporti (SEV) e un rappresentante dell’Unione dei quadri tecnici delle funivie svizzere (VTK);
- c.
- due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- d.
- almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
- a.
- si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b.
- le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
- a.
- verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b.
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c.
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d.
- esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.