1 Le persone che hanno iniziato la formazione di podologo prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025.
2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per podologo AFC entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.
3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) si applicano dal 1° gennaio 2024.
Die Verordnung des SBFI vom 26. September 20128 über die berufliche Grundbildung Podologin/Podologe mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) wird aufgehoben.
8 [AS 2012 6475, 2017 7331 Ziff. I 8 und II 8]
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