(art. 11 LFPr)
Nel definire un’offerta di scuole professionali di base e corsi interaziendali commisurata al fabbisogno, i Cantoni tengono conto in particolare di offerte private la cui frequenza è gratuita per le persone in formazione.
(Art. 11 BBG)
Die Kantone berücksichtigen bei der Festlegung eines bedarfsgerechten Angebots an Berufsfachschulen und überbetrieblichen Kursen insbesondere private Angebote, deren Besuch für Lernende unentgeltlich ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.