1 I dipartimenti sono competenti per l’acquisto dei mezzi coercitivi destinati agli organi di polizia a loro sottoposti; sono applicabili le disposizioni federali sugli acquisti pubblici.
2 I dipartimenti coordinano gli acquisti tra loro e, se necessario, con i Cantoni.
1 Die Departemente sind für die Beschaffung der Zwangsmittel der ihnen unterstellten Polizeiorgane zuständig; die Beschaffungsvorschriften des Bundes sind anwendbar.
2 Sie koordinieren die Beschaffung untereinander und, soweit erforderlich, mit den Kantonen.
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