1 I laboratori distruggono, unitamente ai campioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 della legge sui profili del DNA, anche il DNA estratto e i prodotti intermedi dell’allestimento dei profili.
2 I laboratori rispediscono immediatamente all’autorità committente il materiale di base di una traccia non utilizzato per l’allestimento di un profilo del DNA a scopi forensi (profilo). Essi conservano come materiale probatorio il DNA estratto dalla traccia che non è stato utilizzato nell’analisi e lo distruggono 15 anni dopo la ricezione del campione nel laboratorio, eccetto in caso di reati imprescrittibili. La durata di conservazione di 15 anni può essere prorogata dalla polizia o dal pubblico ministero al massimo fino alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale.16
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3467).
1 Die Labors vernichten zusammen mit der Probe nach Artikel 9 Absatz 2 des DNA-Profil-Gesetzes auch die aus der Probe extrahierte DNA und die Zwischenprodukte der Profilerstellung.
2 Sie senden das Basismaterial einer Spur, das für die Erstellung des forensischen DNA-Profils (Profil) nicht benötigt wurde, umgehend an die auftraggebende Behörde zurück. Sie bewahren die aus der Spur extrahierte, bei der DNA-Analyse nicht verbrauchte DNA als Beweismaterial auf und vernichten sie 15 Jahre nach dem Eingang der Probe im Labor, ausgenommen bei unverjährbaren Straftaten. Die 15‑jährige Aufbewahrungsfrist kann von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft höchstens bis zum Ablauf der Verfolgungsverjährung verlängert werden.16
16 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Okt. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 3467).
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