1 La sicurezza dei dati è disciplinata:
2 I Cantoni garantiscono la sicurezza dei dati nel loro settore conformemente alle disposizioni di cui al capoverso 1. Sono fatte salve disposizioni cantonali più restrittive in materia di protezione dei dati.
3 Nel settore di loro competenza, i Servizi AFIS DNA e l’Ufficio di coordinamento adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati personali.
1 Die Datensicherheit richtet sich nach:
2 Die Kantone gewährleisten die Datensicherheit in ihrem Bereich gemäss den Vorgaben nach Absatz 1. Weitergehende kantonale Bestimmungen zur Datensicherheit bleiben vorbehalten.
3 Die AFIS DNA Services und die Koordinationsstelle treffen in ihrem Bereich die erforderlichen organisatorischen und technischen Massnahmen zur Sicherung der Personendaten.
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