1 L’autorità competente dispone la distruzione del campione prelevato su una persona:
2 Il laboratorio distrugge il campione prelevato su una persona non appena il profilo del DNA che ne è stato ricavato soddisfa alle esigenze qualitative per essere registrato nel sistema d’informazione dei profili DNA (art. 10–13), il più tardi però dopo tre mesi dopo averlo ricevuto.
1 Die anordnende Behörde veranlasst die Vernichtung der Probe, die einer Person genommen wurde:
2 Das Labor vernichtet die einer Person genommene Probe, sobald das daraus erstellte DNA-Profil die qualitativen Anforderungen für die Aufnahme in das DNA‑Profil-Informationssystem (Art. 10–13) erfüllt, jedoch spätestens drei Monate nach dem Eingang der Probe im Labor.
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