Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 31 capoverso 4, 68 capoverso 2 e 111 della legge federale
del 20 marzo 19811 sull’assistenza internazionale in materia penale (detta qui di seguito «legge»),2
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2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).
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