(art. 20c cpv. 1 OPPM)
Per la costruzione di spazi destinati all’attività sportiva è concesso il seguente supplemento di superficie:
(Art. 20c Abs. 1 LSMV)
Für die dem Sport dienenden Bauten wird der folgende Flächenzuschlag gewährt:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.