(art. 18 cpv. 2 OPPM)
In caso di trasformazioni, è corrisposto un supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della LF del 5 ott. 19844 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure; LPPM).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.