Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 33 Casellario giudiziale
Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 33 Strafregister

331 Ordinanza del 19 ottobre 2022 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Ordinanza sul casellario giudiziale, OCaGi)

331 Verordnung vom 19. Oktober 2022 über das Strafregister-Informationssystem VOSTRA (Strafregisterverordnung, StReV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 5 Diritto di iscrivere i dati

1 Il regolamento per il trattamento dei dati definisce per ogni tipo di autorità un eventuale diritto di iscrizione dei dati e il settore di dati a cui si applica.

2 Il diritto di iscrivere i dati penali deve essere limitato per ogni tipo di autorità ai settori di dati necessari.

3 I tipi di autorità che non hanno il diritto di iscrivere i dati penali non hanno nemmeno il diritto di iscrivere i dati identificativi della persona; fanno eccezione le autorità che gestiscono VOSTRA, che possono iscrivere a proprio nome i dati identificativi della persona.

Art. 5 Recht zur Eintragung von Daten

1 Im Bearbeitungsreglement wird für jeden Behördentyp definiert, ob und für welchen Datenbereich ein Eintragungsrecht besteht.

2 Das Recht zur Eintragung von Strafdaten ist für jeden Behördentyp auf die jeweils notwendigen Datenbereiche zu beschränken.

3 Behördentypen, die über kein Eintragungsrecht im Bereich der Strafdaten verfügen, erhalten auch kein Eintragungsrecht für identifizierende Angaben zur Person; ausgenommen sind registerführende Behörden, die in eigenem Namen identifizierende Angaben zur Person eintragen dürfen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.