1 In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell’ordinamento del rapporto d’impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti.
2 Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente Codice.
357 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990 (AS 1991 1352 1355; BBl 1987 II 1311). Aufgehoben durch Ziff. III des BG vom 21. März 2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3389; BBl 1999 1979).
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