Se una persona da proteggere è ammessa a un programma di protezione dei testimoni, le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite in precedenza dal Servizio di protezione dei testimoni non sono fatturate. Sono fatte salve le prestazioni di terzi ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera b.
19 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Wird
19 Fassung gemäss Ziff. I 7 der V vom 4. Mai 2022 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 301).
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