1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia concorda con i Cantoni la ripartizione delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni.
2 In caso di mancato accordo, la Confederazione e i Cantoni si suddividono in parti uguali le spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni. La parte dei Cantoni è fissata in base alla proporzione della loro popolazione rispetto alla popolazione complessiva della Svizzera. L’Ufficio federale di statistica fornisce le indicazioni necessarie sulla base dei dati dell’anno precedente.
3 Sono considerate spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni:
16 Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
1 Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement vereinbart mit den Kantonen die Aufteilung der Betriebskosten der Zeugenschutzstelle.
2 Wird
3 Unter die Betriebskosten der Zeugenschutzstelle fallen:
16 Fassung gemäss Ziff. I 7 der V vom 4. Mai 2022 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 301).
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