1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi per le misure che:
2 Sono concessi aiuti finanziari soltanto a misure che non comportano un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.
3 Non sono assunti i costi né per l’elaborazione di progetti o per le spese legate al rilevamento delle esigenze e alle verifiche preliminari, né per le prestazioni già fornite.
1 Finanzhilfen können für Massnahmen gewährt werden, die:
2 Es werden nur Massnahmen unterstützt, die kein längerfristiges finanzielles Engagement des Bundes bedingen.
3 Es werden weder Projektentwicklungskosten und Ausgaben für Vor- und Bedürfnisabklärungen noch bereits erbrachte Leistungen finanziert.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.