Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche del campo d’applicazione del mandato nell’ambito dell’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo del 24 settembre 2004485 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
484 Introdotto dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Acc. tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).
481 Eingefügt durch Art. 2 des BB vom 7. Okt. 2005 über die Genehmigung und die Umsetzung des Abk. zwischen der Schweiz und dem Europol, in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 1017; BBl 2005 983).
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