1 I beni destinati a uno scopo determinato in favore di terzi (fondi analoghi alle fondazioni, cauzioni di funzionari pubblici, casse pensioni, ecc.), non possono essere costituiti in pegno, pignorati e realizzati che in ragione di obblighi derivanti dalla loro destinazione.
2 L’esecuzione per siffatti obblighi è diretta contro l’ente di diritto pubblico.
1 Alles zugunsten Dritter zweckgebundene Vermögen (stiftungsähnliche Fonds, Amtskautionen, Pensionskassen usw.) kann nur für Verpflichtungen, die sich aus der Zweckbestimmung dieses Vermögens ergeben, verpfändet, gepfändet und verwertet werden.
2 Die Betreibung für solche Verpflichtungen richtet sich gegen das Gemeinwesen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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