1 In caso di fallimento, il modo di realizzazione delle parti in comunione comprese nella massa sarà determinato dall’amministrazione del fallimento, riservate le competenze della delegazione e dell’adunanza dei creditori.
2 Sono applicabili per analogia i disposti degli articoli 9 capoverso 2, e 11 del presente regolamento.
1 Im Konkursverfahren bestimmt die Konkursverwaltung unter Vorbehalt der Kompetenzen des Gläubigerausschusses und der Gläubigerversammlung die Art der Verwertung der zur Konkursmasse gehörenden Anteilsrechte.
2 Die Bestimmungen der Artikel 9 Absatz 2 und 11 dieser Verordnung sind entsprechend anwendbar.
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