Prima di procedere alla distribuzione del prodotto della liquidazione fra i creditori, l’amministrazione del fallimento deve accertarsi che, entro il termine legale di dieci giorni, non è stato avanzato alcun reclamo all’autorità di vigilanza. Se vi sono reclami, essa dovrà aspettarne l’esito.
Bevor die Konkursverwaltung zur Verteilung des Erlöses an die Gläubiger schreitet, hat sie sich darüber zu vergewissern, ob während der gesetzlichen Frist von zehn Tagen Beschwerden gegen die Verteilungsliste bei der Aufsichtsbehörde eingelangt sind, und bejahendenfalls ihre Erledigung abzuwarten.
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