1 I documenti di cui all’articolo 3 capoverso 3 devono essere aggiornati e consegnati all’UFG ogni tre anni.
2 Tutte le modifiche apportate alla piattaforma di trasmissione devono essere comunicate immediatamente all’UFG.
3 L’UFG può verificare in ogni momento se la piattaforma di trasmissione soddisfa i requisiti e richiedere documenti e prove al riguardo.
1 Die Unterlagen nach Artikel 3 Absatz 3 sind alle drei Jahre zu aktualisieren und dem BJ zuzustellen.
2 Jede Änderung an der Zustellplattform ist dem BJ umgehend zu melden.
3 Das BJ kann jederzeit prüfen, ob die Zustellplattform den Anforderungen entspricht, und dazu Unterlagen und Nachweise einfordern.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.