I dati di cui all’articolo 12 capoversi 1 e 2 lettera b possono essere comunicati al consulente assicurativo del DFAE se sono indispensabili, nel caso specifico, per chiarire l’assunzione dei costi.
Daten nach Artikel 12 Absätze 1 und 2 Buchstabe b können der Versicherungsberaterin oder dem Versicherungsberater des EDA bekanntgegeben werden, sofern sie im Einzelfall für Abklärungen der Kostenübernahme unerlässlich sind.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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