1 Il diritto al rilascio del titolo di protezione e alla protezione della varietà è trasferibile e suscettibile tutto o in parte.
2 All’acquirente in buona fede di diritti alla protezione, i diritti dei terzi sono opponibili soltanto se iscritti nel registro dei titoli di protezione delle varietà.
1 Das Recht auf Sortenschutz und am Sortenschutz ist ganz oder teilweise übertragbar und vererblich.
2 Rechte Dritter sind gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Sortenschutz nur wirksam, wenn sie im Sortenschutzregister eingetragen sind.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.