1 I segreti di fabbricazione o d’affari delle parti devono essere tutelati.
2 I mezzi di prova che potrebbero violare siffatti segreti possono essere rivelati alla parte avversa solo per quanto siano compatibili con la tutela dei segreti di cui si tratta.
1 Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse der Parteien sind zu wahren.
2 Beweismittel, durch welche solche Geheimnisse offenbart werden können, dürfen dem Gegner nur insoweit zugänglich gemacht werden, als dies mit der Wahrung der Geheimnisse vereinbar ist.
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