Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC)

221.415 Verordnung vom 15. Februar 2006 über das Schweizerische Handelsamtsblatt (Verordnung SHAB, VSHAB)

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Art. 6 Frequenza di pubblicazione

1 Il FUSC è pubblicato dal lunedì al venerdì e reca la data di pubblicazione.8

2 Il FUSC non è pubblicato nei giorni festivi generali. Sono considerati giorni festivi generali il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il Natale e il 26 dicembre.

3 Per gravi motivi la SECO9 può rinunciare a pubblicare il FUSC in giorni determinati.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319).

9 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 6 Erscheinungsrhythmus

1 Das SHAB erscheint Montag bis Freitag und trägt das Datum der Veröffentlichung.8

2 Das SHAB erscheint nicht an allgemeinen Feiertagen. Als Feiertage gelten Neujahr, Berchtoldstag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, Bundesfeiertag, Weihnachten und der Stephanstag.

3 Das SECO kann aus wichtigen Gründen an einzelnen Tagen auf das Erscheinen des SHAB verzichten.

8 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7319).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.