1 Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse alla SECO per via elettronica. A tale scopo la SECO mette a disposizione formulari interattivi.
2 La SECO può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmettono periodicamente un grande volume di dati.
3 I servizi che trasmettono i dati sono responsabili del contenuto delle comunicazioni e della loro corretta attribuzione a una rubrica.
1 Die Meldungen, die im SHAB bekannt gemacht werden sollen, werden dem SECO elektronisch zugestellt. Das SECO stellt dazu interaktive Formulare bereit.
2 Das SECO kann mit Meldestellen, die wiederkehrend grössere Datenvolumen anliefern, direkte Schnittstellen zwischen den Systemen einrichten.
3 Die Meldestellen sind verantwortlich für den Inhalt der Meldungen und für die korrekte Zuweisung zu einer Rubrik.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.