Il lavoratore impedito di lavorare per malattia o infortunio sopravvenuto senza sua colpa, per gravidanza, puerperio, servizio militare o di protezione civile svizzero obbligatorio, come anche per servizio complementare femminile o per servizio della Croce Rossa, ha diritto, in uno spazio di 12 mesi, al salario completo per:
Der Arbeitnehmer, der an der Arbeitsleistung durch Krankheit, Unfall ohne sein Verschulden, Schwangerschaft, Wochenbett, obligatorischen schweizerischen Militär- oder Zivilschutzdienst sowie Frauenhilfs- oder Rotkreuzdienst verhindert ist, hat innerhalb von zwölf Monaten Anspruch auf den vollen Lohn während:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.