Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 991 1. Requisiti

La cambiale contiene:

1.
la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2.
l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3.
il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4.
l’indicazione della scadenza;
5.
l’indicazione del luogo di pagamento;
6.
il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
7.
l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
8.
la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Art. 989 D. Schuldbrief

Vorbehalten bleiben die besondern Bestimmungen über den Schuldbrief, der auf den Inhaber lautet.

817 Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.