Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 964b B. Scopo e contenuto della relazione

1 La relazione sugli aspetti extrafinanziari fornisce ragguagli sulle questioni ambientali, in particolare sugli obiettivi in materia di emissioni di CO2, sugli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell’uomo e sulla lotta alla corruzione. Contiene inoltre le informazioni necessarie alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività sugli aspetti summenzionati.

2 La relazione contiene in particolare:

1.
una descrizione del modello aziendale;
2.
una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito agli aspetti di cui al capoverso 1, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
3.
una presentazione delle misure adottate per attuare tali politiche e una valutazione dell’impatto di tali misure;
4.
una descrizione dei principali rischi connessi agli aspetti di cui al capoverso 1, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa; sono determinanti i rischi:
a.
legati all’attività dell’impresa,
b.
legati ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali, ove opportuno e proporzionato;
5.
gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l’attività del gruppo con riferimento agli aspetti di cui al capoverso 1.

3 Se la relazione si basa su standard nazionali, unionali o internazionali, quali in particolare le Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), lo standard applicato dev’esservi specificato. Nell’applicare tali standard occorre garantire il pieno rispetto del presente articolo. Se necessario è presentata una relazione aggiuntiva.

4 Se l’impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese.

5 L’impresa che non applica politiche riguardo a uno o più degli aspetti di cui al capoverso 1 fornisce nell’ambito della relazione una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

6 La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.

Art. 964 C. Anerkannte Standards zur Rechnungslegung

793 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. Dez. 1999, mit Wirkung seit 1. Juni 2002 (AS 2002 949; BBl 1999 5149).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.