Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 934a 2. In assenza di domicilio legale di imprese individuali o di succursali

1 Se un’impresa individuale non dispone più di un domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio la cancella d’ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa.761

2 Se una succursale di un’impresa la cui sede principale si trova in Svizzera non dispone più di un domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio la cancella d’ufficio qualora la diffida della sede principale pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa.

761 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 933 IV. Änderung von Tatsachen

1 Ist eine Tatsache im Handelsregister eingetragen, so muss auch jede Änderung dieser Tatsache eingetragen werden.

2 Eine ausgeschiedene Person hat das Recht, die Löschung ihres Eintrags anzumelden. Die Verordnung regelt die Einzelheiten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.