1 Le deliberazioni che introducono o aggravano la responsabilità personale dei soci o il loro obbligo d’eseguire versamenti suppletivi possono essere prese solo col consenso dei tre quarti di tutti i soci.
2 Siffatte deliberazioni non obbligano i soci che non vi hanno consentito, s’essi dichiarano il loro recesso nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione. Siffatto recesso spiega i suoi effetti al momento dell’attuazione della deliberazione.
3 Il recesso non può in tal caso essere fatto dipendere dal pagamento d’una indennità.
1 Bei Beschlüssen über die Entlastung der Verwaltung haben Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht.
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726 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
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