Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 821 I. Cause

1 La società a garanzia limitata si scioglie:

1.
se si realizza una delle cause di scioglimento previste nello statuto;
2.
se lo delibera l’assemblea dei soci;
3.
se è dichiarato il suo fallimento;
4.
per gli altri motivi previsti dalla legge.

2 Se l’assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società, tale deliberazione deve risultare da un atto pubblico.

3 Ogni socio può, per gravi motivi, chiedere al giudice lo scioglimento della società. Il giudice può anche decidere un’altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati, segnatamente il versamento al socio attore di un’indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali.

Art. 819 D. Mängel in der Organisation der Gesellschaft

Bei Mängeln in der Organisation der Gesellschaft sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.