Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 808b 3. Deliberazioni importanti

1 Una deliberazione dell’assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto è necessaria per:

1.
la modifica dello scopo sociale;
2.
l’introduzione di quote sociali con diritto di voto privilegiato;
3.
l’esclusione o l’agevolazione del trasferimento di quote sociali o l’inasprimento delle sue condizioni;
4.
l’approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;
5.
l’aumento del capitale sociale;
6.
la limitazione o la soppressione del diritto di opzione;
6bis.689 il cambiamento della moneta in cui è espresso il capitale sociale;
7.
l’approvazione di attività dei gerenti e dei soci che violano l’obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza;
8.
la domanda giudiziale di escludere un socio per gravi motivi;
9.
l’esclusione di un socio per un motivo previsto nello statuto;
10.
il trasferimento della sede della società;
10bis.690 l’introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
11.
lo scioglimento della società.

2 Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.691

689 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

690 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

691 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 808 1. Im Allgemeinen

Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.