Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 786 b. Esigenze in materia di approvazione

1 La cessione di quote sociali richiede l’approvazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima può rifiutare l’approvazione senza indicarne i motivi.

2 Lo statuto può derogare a quanto disposto nel capoverso 1:

1.
rinunciando all’esigenza dell’approvazione della cessione;
2.
stabilendo i motivi che giustificano il rifiuto dell’approvazione della cessione;
3.
prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare l’approvazione se la società offre all’alienante di assumere le quote sociali al valore reale;
4.
escludendo la cessione di quote sociali;
5.
prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare l’approvazione se è dubbio che un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie sarà adempito e non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.

3 Se lo statuto esclude la cessione di quote sociali o l’assemblea dei soci rifiuta l’approvazione, è fatto salvo il diritto di recedere dalla società per gravi motivi.

Art. 784 I. Urkunde

1 Wird über Stammanteile eine Urkunde ausgestellt, so kann diese nur als Beweisurkunde oder Namenpapier errichtet werden.

2 In die Urkunde müssen dieselben Hinweise auf statutarische Rechte und Pflichten aufgenommen werden wie in die Urkunde über die Zeichnung der Stammanteile.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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