Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 734a II. Retribuzioni del consiglio d’amministrazio-ne, della direzione e del consiglio consultivo

1 Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicate tutte le retribuzioni che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente:

1.
ai membri attuali del consiglio d’amministrazione;
2.
ai membri attuali della direzione;
3.
ai membri attuali del consiglio consultivo;
4.
a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l’attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società; sono eccettuate le prestazioni della previdenza professionale.

2 Sono considerate retribuzioni in particolare:

1.
gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2.
i tantièmes, le partecipazioni alla cifra d’affari e altre forme di partecipazione al risultato dell’esercizio;
3.
le prestazioni di servizi e le prestazioni in natura;
4.
l’attribuzione di titoli di partecipazione, di diritti di conversione e d’opzione;
5.
le indennità d’assunzione;
6.
le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni e altre forme di garanzia;
7.
la rinuncia a crediti;
8.
le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l’entità;
9.
tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari;
10.
le indennità legate a un divieto di concorrenza.

3 Le indicazioni concernenti le retribuzioni comprendono:

1.
l’importo totale corrisposto al consiglio d’amministrazione e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
2.
l’importo totale corrisposto alla direzione e l’importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3.
l’importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
4.
se del caso, il nome e la funzione dei membri della direzione cui sono stati corrisposti importi aggiuntivi.

Art. 733 B. Vergütungsausschuss

1 Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln.

2 Wählbar sind nur Mitglieder des Verwaltungsrats.

3 Die Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Wiederwahl ist möglich.

4 Ist der Vergütungsausschuss nicht vollständig besetzt, so ernennt der Verwaltungsrat für die verbleibende Amtsdauer die fehlenden Mitglieder. Die Statuten können andere Regeln zur Behebung dieses Organisationsmangels vorsehen.

5 Die Statuten regeln die Grundsätze zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Vergütungsausschusses.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.