Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 702 III. Misure preparatorie; processo verbale

1 Il consiglio d’amministrazione prende le misure necessarie per l’accertamento dei diritti di voto.

2 Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest’ultimo indica:

1.
la data, l’ora d’inizio e la fine, nonché la forma e il luogo dell’assemblea generale;
2.
il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate, con la menzione delle azioni rappresentate dal rappresentante indipendente, dal rappresentante appartenente a un organo societario e dal rappresentante depositario;
3.
le deliberazioni e i risultati delle nomine;
4.
le domande di ragguagli poste durante l’assemblea generale e le relative risposte;
5.
le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti;
6.
i problemi tecnici rilevanti sorti durante lo svolgimento dell’assemblea generale.541

3 Il processo verbale deve essere firmato dal suo estensore e dal presidente dell’assemblea generale.542

4 Ciascun azionista può chiedere che il processo verbale gli sia reso accessibile entro 30 giorni dall’assemblea generale.543

5 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, le deliberazioni e i risultati delle nomine, comprensivi della ripartizione esatta dei voti, devono essere resi disponibili per via elettronica al più tardi 15 giorni dopo l’assemblea generale.544

540 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

541 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

542 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

543 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

544 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 701e c. Voraussetzungen für die Verwendung elektronischer Mittel

1 Der Verwaltungsrat regelt die Verwendung elektronischer Mittel.

2 Er stellt sicher, dass:

1.
die Identität der Teilnehmer feststeht;
2.
die Voten in der Generalversammlung unmittelbar übertragen werden;
3.
jeder Teilnehmer Anträge stellen und sich an der Diskussion beteiligen kann;
4.
das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht werden kann.

536 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.