Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 467 I. Rapporti fra l’assegnante e l’assegnatario

1 Se l’assegno deve servire ad estinguere un debito dell’assegnante verso l’assegnatario, l’estinzione del medesimo si verifica solo quando il pagamento sia stato effettuato dall’assegnato.

2 L’assegnatario che accettò l’assegno può far valere di nuovo il suo credito in confronto all’assegnante solo quando, dopo aver chiesto il pagamento all’assegnato, sia trascorso il termine fissato nell’assegno senza averlo conseguito.

3 Il creditore, che non vuole accettare un assegno rilasciatogli dal suo debitore, deve avvisarlo senza indugio, sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 466 A. Begriff

Durch die Anweisung wird der Angewiesene ermächtigt, Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen auf Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten, und dieser, die Leistung von jenem in eigenem Namen zu erheben.

 

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