1 La lettera di credito, con la quale viene incaricato il destinatario, con o senza fissazione d’un limite massimo, di pagare ad una determinata persona le somme da essa richieste, soggiace alle regole che valgono pel mandato e per l’assegno.
2 Se non fu fissato un massimo, il destinatario, ove siano fatte delle domande evidentemente non conformi alla posizione degli interessati, deve avvisarne l’accreditante e sospenderne il pagamento, finché non abbia avuto sue istruzioni.
3 Il mandato contenuto nella lettera di credito non si considera accettato, se non quando l’accettazione indichi espressamente una somma determinata.
Sind unverhältnismässig hohe Vergütungen oder Kosten vereinbart worden, so kann sie das Gericht auf Antrag des Auftraggebers auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.
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