Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 406d C. Forma e contenuto

Per la sua validità il contratto necessita della forma scritta e deve contenere i seguenti dati:

1.
il nome e il domicilio delle parti;
2.
il numero e la natura delle prestazioni che il mandatario si obbliga a fornire, nonché l’importo della retribuzione e delle spese risultanti da ogni prestazione, in particolare le spese d’iscrizione;
3.
l’importo massimo del risarcimento che il mandante deve al mandatario qualora quest’ultimo, nell’ambito di una mediazione di o per persone all’estero, ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno (art. 406b);
4.
le modalità di pagamento;
5.250
il diritto del mandante di revocare entro 14 giorni, per scritto e senza indennità, la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione;
6.251
il divieto per il mandatario di accettare un pagamento prima della scadenza del termine di 14 giorni;
7.
il diritto del mandante di disdire in ogni tempo e senza indennità il contratto, fatto salvo il risarcimento per disdetta in tempo inopportuno.

250 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

251 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

Art. 406c II. Bewilligungspflicht

1 Die berufsmässige Ehe- oder Partnerschaftsvermittlung von Personen oder an Personen aus dem Ausland bedarf der Bewilligung einer vom kantonalen Recht bezeichneten Stelle und untersteht deren Aufsicht.

2 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften und regelt namentlich:

a.
die Voraussetzungen und die Dauer der Bewilligung;
b.
die Sanktionen, die bei Zuwiderhandlungen gegen den Beauftragten verhängt werden;
c.
die Pflicht des Beauftragten, die Kosten für die Rückreise der zu vermittelnden Personen sicherzustellen.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.