220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 406d C. Forma e contenuto
Per la sua validità il contratto necessita della forma scritta e deve contenere i seguenti dati:
- 1.
- il nome e il domicilio delle parti;
- 2.
- il numero e la natura delle prestazioni che il mandatario si obbliga a fornire, nonché l’importo della retribuzione e delle spese risultanti da ogni prestazione, in particolare le spese d’iscrizione;
- 3.
- l’importo massimo del risarcimento che il mandante deve al mandatario qualora quest’ultimo, nell’ambito di una mediazione di o per persone all’estero, ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno (art. 406b);
- 4.
- le modalità di pagamento;
- 5.250
- il diritto del mandante di revocare entro 14 giorni, per scritto e senza indennità, la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione;
- 6.251
- il divieto per il mandatario di accettare un pagamento prima della scadenza del termine di 14 giorni;
- 7.
- il diritto del mandante di disdire in ogni tempo e senza indennità il contratto, fatto salvo il risarcimento per disdetta in tempo inopportuno.
Art. 406c II. Bewilligungspflicht
1 Die berufsmässige Ehe- oder Partnerschaftsvermittlung von Personen oder an Personen aus dem Ausland bedarf der Bewilligung einer vom kantonalen Recht bezeichneten Stelle und untersteht deren Aufsicht.
2 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften und regelt namentlich:
- a.
- die Voraussetzungen und die Dauer der Bewilligung;
- b.
- die Sanktionen, die bei Zuwiderhandlungen gegen den Beauftragten verhängt werden;
- c.
- die Pflicht des Beauftragten, die Kosten für die Rückreise der zu vermittelnden Personen sicherzustellen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.