1 Si ritiene pattuito un onorario per l’autore se, giusta le circostanze, non era supponibile la cessione dell’opera se non verso corrispettivo.
2 L’ammontare del medesimo è rimesso all’apprezzamento del giudice, sentito il parere di periti.
3 Se l’editore ha il diritto a più edizioni, si presume che l’onorario e le altre condizioni stabilite per la prima valgono anche per ciascuna delle successive edizioni da lui fatte.
Das Recht, eine Übersetzung des Werkes zu veranstalten, bleibt, wenn nichts anderes mit dem Verleger vereinbart ist, ausschliesslich dem Verlaggeber vorbehalten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.