1 I diritti d’autore passano all’editore nei limiti e per il tempo richiesto ad assicurare il contratto di edizione.
2 L’autore è tenuto a garantire all’editore che al momento del contratto egli aveva diritto a disporre dell’opera e, se questa è suscettiva di protezione, che gliene spetta il diritto di autore.
3 Egli deve dichiarare all’editore, prima della stipulazione del contratto, se l’opera fu già concessa in tutto o in parte ad un altro editore, o se gli è noto che sia già pubblicata.
Durch den Verlagsvertrag verpflichten sich der Urheber eines literarischen oder künstlerischen Werkes oder seine Rechtsnachfolger (Verlaggeber), das Werk einem Verleger zum Zwecke der Herausgabe zu überlassen, der Verleger dagegen, das Werk zu vervielfältigen und in Vertrieb zu setzen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.