1 L’appaltatore è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.242
2 Egli è tenuto ad eseguire personalmente l’opera od a farla almeno eseguire sotto la sua direzione personale, eccettuati i casi nei quali, stante la natura dell’opera, non si ha riguardo alcuno alle qualità personali dell’appaltatore.
3 Egli deve provvedere a sue spese, in difetto di conclusione243 od uso contrario, i mezzi, gli strumenti e gli utensili necessari all’esecuzione dell’opera.
242 Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 6 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.
243 Nel testo tedesco «Verabredung» e in quello francese «convention» ossia «convenzione».
Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung.
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