1 Qualora sia in seguito accertato che la deliberazione dell’assemblea dei creditori fu la conseguenza di manovre sleali, l’autorità cantonale superiore competente in materia di concordato può, ad istanza d’un obbligazionista, revocare totalmente o parzialmente la sua approvazione.
2 L’istanza dev’essere presentata entro il termine di sei mesi a contare dal giorno in cui l’obbligazionista ha avuto notizia dell’irregolarità della deliberazione.
3 Il debitore e ogni obbligazionista possono, nel termine di 30 giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro la revocazione dell’approvazione allorché essa viola la legge o non è adeguata alle circostanze. Del pari, l’obbligazionista richiedente può ricorrere contro il rifiuto di revocare l’approvazione.
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