Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 1170 a. Comunione unica

1 L’assenso dei rappresentanti di almeno due terzi del capitale in circolazione è necessario per deliberare validamente:

1.
la sospensione del pagamento d’interessi per cinque anni al più, con possibilità di prorogarla per due nuovi periodi di cinque anni al massimo;
2.
la remissione d’interessi per cinque anni al più, in un periodo di sette anni;
3.
la riduzione del tasso dell’interesse fino alla metà di quello pattuito nelle condizioni del prestito, oppure la conversione di un tasso d’interesse fisso in altro variabile secondo il risultato dell’esercizio, l’una e l’altra per dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
4.
la proroga, di dieci anni al più, del termine d’ammortamento, sia mediante riduzione dell’annualità, sia mediante aumento del numero dei rimborsi parziali, sia mediante la temporanea sospensione di queste prestazioni, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
5.
la sospensione del rimborso d’un prestito scaduto o scadente entro il termine di cinque anni, o di frazioni dello stesso, per dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
6.
l’autorizzazione d’un rimborso anticipato del capitale;
7.
la concessione della precedenza ad un diritto di pegno costituendo a favore di nuovi capitali apportati all’impresa, la modificazione delle garanzie esistenti, oppure la rinuncia totale o parziale alle stesse;
8.
l’approvazione della modificazione delle clausole che limitano l’emissione delle obbligazioni in proporzione del capitale sociale;
9.
l’approvazione della conversione totale o parziale di obbligazioni del prestito in azioni.

2 Dette misure possono essere combinate.

Art. 1168 2. Vertretung einzelner Anleihensgläubiger

1 Zur Vertretung von Anleihensgläubigern bedarf es, sofern die Vertretung nicht auf Gesetz beruht, einer schriftlichen Vollmacht.

2 Die Ausübung der Vertretung der stimmberechtigten Anleihensgläubiger durch den Schuldner ist ausgeschlossen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.