220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 1096 1. Requisiti
Il vaglia cambiario o pagherò cambiario o cambiale propria contiene:
- 1.
- la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- 2.
- la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- 3.
- l’indicazione della scadenza;
- 4.
- l’indicazione del luogo di pagamento;
- 5.
- il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 6.
- l’indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
- 7.
- la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
Art. 1094 e. Übergang der Deckung
Das Recht des Ausstellungsortes bestimmt, ob der Inhaber eines gezogenen Wechsels die seiner Ausstellung zugrunde liegende Forderung erwirbt.
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