Nelle zone dove esiste già la misurazione il livello d’informazione «beni immobili» può essere trattato secondo le disposizioni della digitalizzazione provvisoria (art. 89–108).
In vermessenen Gebieten kann die Informationsebene «Liegenschaften» nach den Vorschriften über die provisorische Numerisierung (Art. 89–108) bearbeitet werden.
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