I punti fissi determinati fuori della misurazione ufficiale per esigenze particolari, qualora risulti opportuno, devono essere integrati nella misurazione ufficiale; in tutti i casi detti punti devono soddisfare le esigenze della misurazione ufficiale.
Fixpunkte, die für besondere Zwecke ausserhalb der amtlichen Vermessung angelegt wurden, sind in die amtliche Vermessung aufzunehmen, wenn dies sinnvoll ist und sie deren Anforderungen erfüllen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.