1 I punti fissi comprendono i punti della misurazione nazionale e quelli della misurazione ufficiale. Di regola si determinano le coordinate planimetriche e l’altezza dei punti fissi planimetrici (PFP), l’altezza e, con una precisione più modesta, le coordinate planimetriche dei punti fissi altimetrici (PFA).
2 I punti fissi planimetrici sono suddivisi in punti della misurazione nazionale (categoria 1: PFP1) e punti della misurazione ufficiale (categoria 2: PFP2 e categoria 3: PFP3).
3 I punti fissi altimetrici sono suddivisi in punti della misurazione nazionale (categoria 1: PFA1) e punti della misurazione ufficiale (categoria 2: PFA2 e categoria 3: PFA3).
4 Gli altri punti che non sono materializzati in modo durevole, ma che servono al rilievo di dettaglio, al tracciamento o al consolidamento della rete devono rispettare le medesime esigenze dei PFP.
1 Die Fixpunkte gliedern sich einerseits in solche der Landesvermessung und andererseits in solche der amtlichen Vermessung. In der Regel werden von den Lagefixpunkten (LFP) die Lage-Koordinaten und die Meereshöhe, von den Höhenfixpunkten (HFP) die Meereshöhe, mit geringer Genauigkeit auch die Lage-Koordinaten bestimmt.
2 Die Lagefixpunkte gliedern sich in solche der Landesvermessung (Kategorie 1: LFP1) und solche der amtlichen Vermessung (Kategorie 2: LFP2 und Kategorie 3: LFP3).
3 Die Höhenfixpunkte gliedern sich in solche der Landesvermessung (Kategorie 1: HFP1) und solche der amtlichen Vermessung (Kategorie 2: HFP2 und Kategorie 3: HFP3).
4 Weitere, nicht dauerhaft gekennzeichnete Punkte, die für Detailaufnahmen, Absteckungen und Netzversteifungen notwendig sind, müssen den gleichen Bestimmungsanforderungen genügen wie die LFP.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.