1 Chiunque lo richieda ha accesso, nel quadro delle regolamentazioni di cui agli articoli 10–13 LGI, ai dati della misurazione ufficiale.
2 Il Cantone designa il servizio che decide in merito all’accesso e all’utilizzazione e che è competente per il rilascio di estratti e valutazioni.
1 Jede Person, die dies verlangt, hat im Rahmen der Regelungen nach den Artikeln 10–13 GeoIG Zugang zu den Daten der amtlichen Vermessung.
2 Der Kanton bestimmt die Stelle, die über Zugang und Nutzung entscheidet und die zur Abgabe von Auszügen und Auswertungen zuständig ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.