Se successivamente alla costituzione di una cartella ipotecaria devono essere gravati con lo stesso pegno altri fondi dello stesso circondario del registro fondiario, al rilascio del titolo di pegno si applicano le disposizioni dell’articolo 145.
Sollen nach Errichtung eines Schuldbriefs weitere Grundstücke desselben Grundbuchkreises damit belastet werden, so gilt für die Ausstellung des Pfandtitels Artikel 145.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.