1 I mutui fatti dalle centrali ai loro membri e gl’interessi non ancora versati devono essere in ogni tempo coperti da crediti dei membri verso i loro debitori. Questi crediti devono essere garantiti da pegno immobiliare o da pegno manuale e sono conservati e amministrati dai loro membri.
2 I pegni immobiliari di questi crediti devono essere situati nella Svizzera e i pegni manuali devono consistere in crediti ipotecari o in obbligazioni fondiarie svizzeri.
1 Die Darlehen der Pfandbriefzentralen an ihre Mitglieder und die darauf ausstehenden Zinsen müssen jederzeit durch Grundpfand- oder Faustpfandforderungen der Mitglieder an ihre Schuldner gedeckt sein, die von den Mitgliedern verwahrt und verwaltet werden.
2 Die Grundpfänder dieser Forderungen müssen in der Schweiz gelegen sein, die Faustpfänder in inländischen Grundpfandforderungen oder Pfandbriefen bestehen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.